Art. 19.
(Formazione partecipata degli strumenti
di pianificazione).

      1. Le leggi regionali, in relazione alla natura degli strumenti di pianificazione e delle trasformazioni da questi disciplinate, stabiliscono, oltre a quanto espressamente previsto dall'articolo 20, le procedure di

 

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formazione nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
      2. Le scelte oggetto degli strumenti di pianificazione devono essere basate su un adeguato quadro conoscitivo dello stato del territorio, dei vincoli derivanti da leggi e da atti amministrativi, nonché dei contenuti degli altri strumenti di pianificazione inerenti l'ambito da pianificare. Il quadro conoscitivo è elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione.
      3. Precedentemente all'adozione degli strumenti di pianificazione deve essere assicurata la partecipazione al processo di definizione delle relative scelte degli enti territoriali competenti alla definizione degli atti amministrativi, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione sovraordinati, nonché di qualsiasi altra autorità responsabile della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.
      4. Deve essere altresì assicurata la consultazione dei cittadini in tutte le fasi del processo di formazione degli strumenti di pianificazione; a tale fine devono essere stabilite forme e modalità paritarie di accesso a tutti gli atti e di coinvolgimento nel processo decisionale.
      5. Nel provvedimento di adozione degli strumenti di pianificazione, l'amministrazione procedente illustra in che modo ha tenuto conto dei pareri espressi dalle altre amministrazioni di cui al comma 3 nonché dei risultati della consultazione dei cittadini effettuata ai sensi del comma 4.
      6. Successivamente al provvedimento di adozione degli strumenti di pianificazione deve essere assicurato un congruo termine di tempo entro il quale chiunque possa prendere visione degli strumenti di pianificazione adottati e presentare formali osservazioni.
      7. A decorrere dalla data di adozione degli strumenti di pianificazione non è ammissibile l'effettuazione di trasformazioni, fisiche e funzionali, in contrasto con i predetti strumenti, ovvero tali da comprometterne o da renderne più gravosa l'attuazione. Può comunque essere previsto che in fasi antecedenti del processo di formazione degli strumenti di pianificazione, atti amministrativi appartenenti a
 

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tale processo possano inibire l'effettuabilità di determinate trasformazioni suscettibili di contraddire le scelte che si intendono assumere.
      8. Deve essere altresì conclusa la verifica di conformità con gli atti legislativi e amministrativi e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, mediante intesa con il soggetto istituzionale competente da raggiungere in sede di conferenza di servizi tra le amministrazioni coinvolte di cui al comma 3.
      9. Nel provvedimento di adozione degli strumenti di pianificazione, l'amministrazione procedente deve controdedurre alle osservazioni pervenute ai sensi dei commi 3 e 4, motivando le determinazioni assunte.
      10. Le eventuali variazioni delle previsioni di piano devono essere adeguatamente giustificate in rapporto alla coerenza complessiva del processo di pianificazione.